Il Tamburo dello Sciamano
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associazione non-profit
"Il Tamburo dello Sciamano"

L'associazione Il Tamburo dello Sciamano nasce per:

  • diffondere e integrare lo sciamanesimo autentico, proveniente dalla tradizione nativa, in Occidente.
  • distinguerlo da forme di pseudo-sciamanismo, diffuse nel mondo occidentale, mostrando invece come il vero sciamanesimo sia una via spirituale meravigliosa, ricca di Potere e di Amore e abbia moltissimo da offrire agli uomini e alle donne moderne.
  • dare sostegno alle popolazioni native di cultura sciamanica, tutelando il loro modello di vita e il loro habitat, l'Amazzonia in particolare.


Statuto sociale

denominazione - sede - durata - scopo
Art. 1 È costituita l'associazione denominata "Il Tamburo dello Sciamano"

Art. 2 L'associazione ha sede a Mercogliano (AV) in via Nazionale 261.

Art. 3 L'associazione non ha scopo di lucro, è apolitica e ha esclusivamente finalità di solidarietà sociale.
La durata è fissata fino al 31 dicembre 2050.

Art. 4 L'associazione ha lo scopo di:

  • diffondere la conoscenza e la pratica dello sciamanesimo tradizionale, in particolare, ma non esclusivamente, di quello Shuar e di altre popolazioni native americane.
  • l'integrazione dello sciamanesimo col modo di vita occidentale e lo sviluppo, attraverso la pratica sciamanica, di una nuova comprensione spirituale della realtà
  • l'aiuto ed il sostegno economico e di altro tipo alla nazione Shuar (Jívaro) e ad altri popoli nativi delle Americhe ed eventualmente anche ad altri popoli di tradizione sciamanica.
L'associazione utilizzerà ogni mezzo atto al conseguimento dello scopo sociale senza finalità di lucro.


patrimonio
Art. 5 Il patrimonio dell'associazione è costituito da:
  • quote associative (determinate annualmente dal Consiglio)
  • contributi per le singole attività associative in base a quanto determinato dal Consiglio
  • erogazioni libere degli stessi soci
  • da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attività sociale.
soci
Art. 6 I soci sono distinti in soci qualificati e soci sostenitori.
  • Soci sostenitori sono quei soci che, pur non impegnandosi con continuità e in modo speciale nelle attività associative, condividono i propositi del presente statuto e sostengono l'associazione con le loro quote annuali ed eventuali altri contributi. Benché non sia un obbligo, è auspicabile che questi soci partecipino, sia pur in modo saltuario, ad alcune delle attività associative.

  • Soci qualificati sono i soci che costituiscono l'Assemblea e si distinguono in: fondatori, effettivi, onorari.

    • Soci fondatori: tutti coloro che intervengono nell'atto costitutivo.

    • Soci effettivi: coloro che partecipano con continuità alle attività dell'associazione, contribuendo in maniera effettiva e rilevante alle medesime.
      Il passaggio allo stato di socio effettivo è deciso dal Consiglio Direttivo secondo quanto stabilito da un apposito Regolamento.

    • Soci onorari: sono soci onorari i membri del Consiglio Direttivo e quei soci che, pur non rispondendo alle caratteristiche dei soci effettivi, abbiano acquisito meriti particolari nei campi d'interesse dell'associazione.
      I soci onorari in aggiunta a quelli del Consiglio vengono nominati dal Consiglio Direttivo a suo insindacabile giudizio.

    La qualifica di socio onorario e di socio effettivo possono essere soggette a scadenza e possono essere rinnovate secondo quanto stabilito dal Regolamento apposito.

come si diventa soci
Art. 7 L'associazione accoglie di buon grado tutti coloro che, interessati allo sciamanesimo e alla sua diffusione, vogliano contribuire secondo le possibilità individuali al perseguimento dei fini dell'associazione stessa.
Per iscriversi e diventare così soci sostenitori è sufficiente fornire al presidente del Consiglio Direttivo, in autocertificazione, i propri dati anagrafici (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza), un indirizzo di posta elettronica personale funzionante e altri dati eventualmente richiesti da Regolamento apposito o dalle leggi vigenti. Contestualmente a questi dati, l'aspirante socio deve corrispondere la quota associativa, prendere lettura del presente statuto e accettarlo.
La richiesta di iscrizione può essere anche inviata per via telematica, ossia in modulo elettronico e trasmessa via internet da pagine all'uopo dedicate presenti sui siti web dell'associazione.
Anche la lettura dello statuto e la sua accettazione possono essere fatte per via telematica dai siti dell'associazione.
Il presidente del Consiglio Direttivo ha 15 gg. di tempo per respingere la richiesta di iscrizione. In tal caso la quota di iscrizione verrà rimborsata interamente per bonifico bancario.
Il presidente non è tenuto a motivare il rigetto dell'aspirante socio.
Se il presidente non dà alcuna risposta entro 15 gg. l'aspirante è socio sostenitore a tutti gli effetti.

quote sociali
Art. 8 La quota sociale viene corrisposta annualmente dal socio a partire da quando invia la domanda di iscrizione, come da art. 7, secondo quanto stabilito dal Regolamento apposito.
Tutti i soci, inclusi quelli onorari, fondatori, effettivi e i membri del Consiglio Direttivo e con la sola eccezione del suo Presidente, sono tenuti al pagamento delle quote annuali.
L'ammontare della quota è deciso una volta all'anno dal Consiglio Direttivo.

perdita della qualità di socio
Art. 9 La qualità di socio si perde per decesso, recesso, morosità o indegnità.
Anche i soci fondatori possono perdere la qualità di socio e in tal caso perderanno anche i diritti di socio fondatore.
L'esclusione per indegnità avverrà qualora il socio si sia reso colpevole nei confronti dell'associazione di atti tali da incrinarne il prestigio e l'onorabilità.
Il socio può essere espulso per morosità se in ritardo nel pagamento della quota sociale o se non ha ottemperato ad altri obblighi economici verso l'associazione.
Il socio è moroso quando siano trascorsi 30 gg. dallo scadere del termine per il pagamento della quota annuale o degli obblighi di altro tipo da lui dovuti.
In entrambi i casi l'espulsione viene deliberata dal Consiglio Direttivo.

Il socio può recedere dall'associazione per qualunque motivo.
La dichiarazione di recesso può essere inviata tramite lettera elettronica o lettera raccomandata, deve essere indirizzata al presidente del Consiglio Direttivo ed avrà effetto con lo scadere dell'anno in corso e dopo aver regolato tutti gli obblighi nei confronti dell'associazione.

I soci che hanno cessato di appartenere all'associazione per qualunque motivo non possono chiedere rimborsi dei contributi versati né hanno alcun diritto sui beni dall'associazione.

consiglio direttivo
Art. 10 L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre o quattro membri detti anche consiglieri, eletti dall'Assemblea dei soci per la durata di tre anni.
I candidati a tale carica devono far parte a pieno titolo dell'Assemblea dei soci.
I membri del Consiglio sono rieleggibili.
Uno o più membri del Consiglio possono venire sostituiti prima della scadenza naturale del mandato, qualora perdano la qualità di soci per uno dei motivi riportati all'art. 9 o qualora decidano di dimettersi dalla carica, conservando in tal caso la loro qualità di soci.
I consiglieri dimissionari o non più qualificati verranno sostituiti per cooptazione e resteranno in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo.
Qualora la maggioranza dei consiglieri sia dimissionaria, l'assemblea in sessione straordinaria darà luogo all'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

Art.11 Il Consiglio Direttivo è composto da un presidente, un vice presidente, un tesoriere, un segretario ed eventualmente uno o più altri incarichi da definire da parte del Consiglio o del presidente.
Gli incarichi sono disposti dal presidente.
Un consigliere può assommare nella sua persona più incarichi, se così ritenga opportuno il presidente. Gli incarichi e le specifiche mansioni saranno descritte da apposito regolamento.

Art.12 Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il presidente lo ritenga necessario o che sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri, in tutti gli altri casi previsti dallo statuto, e comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine alla gestione economica.
Il Consiglio è presieduto dal presidente e, se questi fosse impossibilitato, dal vice presidente o da un membro del Consiglio Direttivo delegato dal presidente stesso.
Il Consiglio delibera qualunque sia il numero dei consiglieri presenti a maggioranza assoluta dei presenti.
In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Art. 13 Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, l'organizzazione dell'attività sociale, l'erogazione dei mezzi di cui dispone l'associazione per il raggiungimento dei suoi fini.
In particolare il Consiglio:
  • elegge tra i propri membri il presidente
  • formula il programma di attività e ne cura la realizzazione
  • determina le quote associative annuali e gli altri contributi per la partecipazione alle varie attività
  • predispone i regolamenti per la gestione dell'associazione
  • delibera i provvedimenti di radiazione dei soci
  • nomina i soci onorari e i soci effettivi, in base al regolamento
  • presenta annualmente il rendiconto amministrativo della propria gestione all'Assemblea dei soci


il presidente
Art. 14 Il presidente rappresenta l'associazione presso i terzi ed in giudizio con facoltà di nominare avvocati per rappresentare l'associazione, in qualunque giudizio.
Il presidente:
  • convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei soci
  • cura l'esecuzione delle delibere degli organi suddetti e tiene i rapporti con le autorità e la pubblica amministrazione
  • assegna gli incarichi ai consiglieri
  • delibera l'ammissione dei nuovi soci sostenitori
  • firma la corrispondenza, i contratti e tutti gli atti necessari, sorveglia l'andamento amministrativo della associazione
  • cura l'osservanza dello statuto e ne propone le modifiche
  • adotta in caso di urgenza ogni provvedimento che reputi opportuno, sottoponendolo poi alla ratifica dell'organo competente alla sua prima riunione.
Il presidente può delegare il vice presidente o altro consigliere ad agire in sua vece.
In caso di impedimento grave del presidente i suoi poteri vengono esercitati dal vice presidente, per tutta e sola la durata dell'impedimento o finché il presidente non venga sostituito.
Sono impedimenti gravi: grave malattia che impedisca al presidente di prendere decisioni; irreperibilità per più di 3 gg. qualora debbano essere adempiuti obblighi urgenti; irreperibilità per più di 30 gg. nel caso vadano adempiuti obblighi ordinari; interdizione legale; morte.
Il Consiglio Direttivo provvederà a eleggere un nuovo presidente nel caso di dimissioni, impedimento definitivo o qualora l'impedimento grave si protragga per più di 6 mesi.

l'assemblea dei soci
Art. 15 L'Assemblea è composta dai soci qualificati ossia dai fondatori, effettivi e onorari in regola con il pagamento delle quote sociali e di altri contributi dovuti all'associazione.
L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o, in caso di necessità o grave impedimento, dal vice presidente o altro consigliere delegato dal presidente stesso.
Il socio qualificato in regola con quote e contributi ha diritto ad un voto per ogni delibera di competenza dell'Assemblea.
Ogni socio qualificato in regola con quote e contributi può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio qualificato avente diritto di voto mediante delega scritta.
Ogni socio qualificato può essere portatore di due deleghe al massimo.

Art. 16 L'Assemblea:

  • elegge i Consiglieri tra i soci qualificati
  • approva annualmente il rendiconto amministrativo presentato dal Consiglio Direttivo
  • delibera sulle modifiche dello statuto, su proposta del presidente
  • delibera su qualsiasi questione attinente all'associazione le venga sottoposta dal Consiglio o dal presidente;
  • decide lo scioglimento dell'associazione.

Art. 17 L'Assemblea dei soci è convocata sempre dal presidente dell'associazione o da altro consigliere da lui delegato.
L'Assemblea viene convocata in sessione ordinaria almeno una volta all'anno per approvare il rendiconto amministrativo annuale.
L'Assemblea può essere convocata in sessione straordinaria per decisione del Consiglio Direttivo o del presidente o allorché ne facciano richiesta i 3/10 dei soci qualificati in regola con le quote sociali e altre somme dovute all'associazione.

Art. 18 L'Assemblea è validamente costituita: in prima convocazione con la maggioranza assoluta dei soci qualificati.
In seconda convocazione sarà valida con la presenza di almeno 1/3 dei soci qualificati, fatto salvo il caso di delibera sullo scioglimento dell'associazione.
La seconda convocazione deve seguire la prima di almeno 1 giorno.
La prima convocazione dell'Assemblea viene fatta con preavviso di almeno cinque giorni ad ogni socio.
La convocazione avverrà tramite lettera elettronica o con qualunque mezzo ritenuto idoneo.
È responsabilità di ciascun socio mantenere il proprio indirizzo internet funzionante e leggere la posta elettronica con frequenza.
La convocazione deve contenere l'ordine del giorno dei lavori e l'indicazione della sede.
L'assemblea può essere convocata anche al di fuori della sede sociale.

scioglimento dell'associazione
Art. 19 Lo scioglimento dell'associazione viene deliberato in Assemblea straordinaria, in cui siano presenti almeno i 3/4 dei soci qualificati aventi diritto di voto.
Lo scioglimento verrà deciso a maggioranza qualificata, ossia dei 2/3 dei soci qualificati presenti.
La delibera però non sarà valida se non verrà successivamente approvata dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta.
In caso di scioglimento dell'associazione il patrimonio disponibile sarà devoluto secondo quanto deliberato dall'Assemblea.

clausola generale
Art. 20 Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si richiamano le vigenti disposizioni in materia di associazione non riconosciuta.

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